Statuto

Con questo Statuto si esprimono i principi fondamentali che l’associazione come i propri associati si impegniamo a rispettare al fine di perseguire i nostri obbiettivi nella maniera più organizzata e quindi efficiente possibile.

  • Titolo 1
    Denominazione - Sede - Scopo

    • Art. 1 - Costituzione dell'Associazione
      È costituita l’Associazione Imprese di Disinfestazione Professionale Italiane A.I.D.P.I. con sede in Roma via del Poggio Laurentino 11. L’Associazione può istituire in altre città, anche all’estero, sedi secondarie e/o uffici.
    • Art. 2 - Scopi dell’Associazione
      L’associazione si propone:
      1. Di rappresentare le Imprese di Disinfestazione e Derattizzazione legalmente costituite ed operanti in Italia nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle Istituzioni pubbliche e private presenti nel campo dell’Igiene Ambientale, sia a livello Nazionale che locale, con particolare riferimento agli Organi Governativi e Regionali della Sanità Pubblica;
      2. Di promuovere lo sviluppo della professionalità delle imprese operanti nel settore del Test Management, fondata sulla conoscenza, competenza ed esperienza operativa degli Operatori, sul Valore aggiunto costituito dalla qualità del servizio fornito e sulla affidabilità contrattuale delle Imprese;
      3. Di assicurare alla utenza una garanzia di comportamento delle Imprese associate, di rispetto normativo e di sicurezza sul lavoro, di attenzione e di orientamento al rispetto della salute delle persone, degli animali, delle cose e dell’ambiente;
      4. Di tutelare gli interessi delle Imprese associate sulle questioni di ordine sindacale, legale, sociale, tecnico economico e culturale che riguardano il settore di appartenenza e di relazione;
      5. Di svolgere attività quali:
        • Ricercare, sviluppare e divulgare ogni forma di innovazione tecnica, scientifica e metodologica in ambito ambientale e sanitario, aventi attinenza diretta e/o indiretta con le attività di Pesta Management;
        • Favorire e garantire ogni più adeguata attività di formazione ed aggiornamento professionale direttamente verso gli Addetti delle Imprese del settore, ma anche nei confronti di tutti li interlocutori e stakeholders della sanità ed Igiene Ambientale;
        • Promuovere ed organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti, convegni e manifestazioni sulle problematiche attinenti tale settore;
        • Favorire adeguate ed idonee iniziative finalizzate all’adozione di norme legislative, regolamenti specifici, di politiche economiche ed industriali.
  • Titolo 2
    Soci – Definizioni – Obblighi Associativi – Sanzioni – Cessazione

    • Art. 3 - Soci
      All’Associazione possono aderire, in qualità di Soci, le Imprese esercitanti attività disciplinate dalla Legge n.82/1994 e dal D.Lgs 274/1997 e successive integrazioni e modificazioni operanti nelle attività di Disinfestazione, Derattizzazione, Disinfezione e le imprese operanti nel campo dell’Igiene Ambientale le cui attività siano riconducibili a quelle del settore di riferimento (es. controllo volatili, utilizzo di prodotti fitosanitari nei trattamenti sul verde urbano et similia), costituite nel territorio nazionale.
    • Art. 4 – Iscrizione ed obblighi associativi
      Per aderire all’Associazione le Imprese debbono presentare domanda, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, il cui facsimile verrà fornito all’Associazione. Nella domanda deve essere indicata la natura dell’attività esercitata e fornite tutte le notizie richieste. Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente. L’accoglimento della domanda di iscrizione impegna l’associata per due anni e tale impegno si riterrà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, a meno che l’associata non presenti le dimissioni dall’Associazione con lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza. In ogni caso, le dimissioni, validamente espresse, decorrono dal giorno della scadenza del biennio cui si riferisce. Il primo biennio di iscrizione decorre dalla data di accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno successivo. Le associate sono altresì tenute a fornire all’Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti sia per fini contributivi che per scopi ad attività statutariamente previste. Esse si obbligano, in particolare, alla piena osservanza dei contratti e regolamentazioni collettive di lavoro stipulati dall’Associazione. L’inosservanza o il rifiuto dell’Associazione alla incombenze di cui al presente articolo potrà essere oggetto di provvedimenti da parte degli Organi Direttivi dell’Associazione.
    • Art. 5 – Rappresentanza delle Imprese associate
      Le Imprese associate sono rappresentate dal legale rappresentante o da persona munita di delega formalmente espressa.
    • Art. 6 – Sanzioni
      Le Imprese associate sono rappresentate dal legale rappresentante o da persona munita di delega formalmente espressa.
      1. Sospensione del diritto a partecipare alle Assemblee;
      2. Esclusione dall’Associazione conformemente a quanto previsto dall’art. 7, comma 5.
      Le predette sanzioni verranno adottate dal Consiglio Direttivo Contro le sanzioni è dato ricorso ai Probiviri nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla data del ricorso.
    • Art. 7 – Cessazione della qualità di associata
      Le Imprese associate sono rappresentate dal legale rappresentante o da persona munita di delega formalmente espressa.
  • Titolo 3
    Organi Dell’associazione e loro funzionamento

    • Art. 8 – Organi dell’Associazione
      Sono Organi dell’Associazione:
      1. L’Assemblea
      2. Il consiglio Direttivo
      3. Il Presidente
      4. I Vice Presidenti
      5. Il Revisore dei Conti
      6. Il Collegio dei Probiviri
      7. Il Tesoriere
    • Art. 9 – Costituzione e convocazione dell’Assemblea
      L’Assemblea è costituita dai soci effettivi, vale a dire dalle Imprese associate ed in regola con gli impegni assunti con il presente Statuto, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, rappresentate come indicato al punto 5. L’Assemblea è convocata annualmente dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente. L’Assemblea può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 delle associate aventi diritto, con apposita domanda contenente l’indicazione degli argomenti da trattare. L’Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata A/R o posta elettronica o PEC, almeno quindici giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, in 1° e 2° convocazione, nonché la comunicazione degli argomenti da trattare. L’Assemblea, in caso di urgenza, può essere convocata con preavviso di almeno cinque giorni e con l’osservanza delle altre modalità sopra previste.
    • Art. 10 – Riunioni dell’Assemblea – Deliberazioni
      La Assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto. Le Assemblee sono valide in seconda convocazione, vale a dire trascorsa un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti, salvo che ai fini degli articoli 25 e 26. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un Vice Presidente o da uno degli intervenuti designato dalla stessa Assemblea. Le deliberazioni sono presi a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti, secondo il comma 1 del presente articolo, senza tener conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono proposti dal Presidente dell’Assemblea (scrutinio segreto o appello nominale) ed approvati dalla maggioranza dell’Assemblea. Il verbale dell’Assemblea viene firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. I verbali inerenti le operazioni di scrutinio nelle votazioni previsti sono firmati dagli scrutatori. La rappresentanza in Assemblea, sia per la partecipazione che per l’esercizio del diritto di voto, può essere conferita per iscritto ad altro socio avente diritto di voto, con un massimo di due deleghe. La rappresentanza può essere conferita solo alle persone di cui all’art. 5.
    • Art. 11 - Assemblea – Votazioni per la elezione delle Cariche Sociali
      In caso di votazioni per la elezione di cariche sociali, viene costituita una Commissione di verifica poteri che, coadiuvata dal Tesoriere, verificherà la ammissibilità dei presenti alla votazione. La Commissione procederà inoltre allo scrutinio dei voti espressi e redigerà un verbale dei risultati. La elezione dei Componenti il Consiglio Direttivo avverrà per mezzo di schede siglate dalla Commissione Verifica Poteri. Ogni Impresa votante dovrà scrivere l’Impresa prescelta e non potrà indicare più dei 4/5 dei Consiglieri da eleggere. La scheda portante l’indicazione di un numero maggiore di Imprese candidate Consiglieri candidati è nulla. L’Assemblea può eleggere n. 2 componenti il Consiglio Direttivo, in qualità di persone fisiche, qualora vengano presentate candidature di tale tipo da Soci. Le candidature devono essere presentate da almeno 5 Imprese Associate. I candidati dovranno avere caratteristiche professionali inerenti le attività di Disinfestazione e la loro candidatura sarà esaminata preventivamente ed approvata dal Consiglio Direttivo. Il giudizio del Consiglio Direttivo è inappellabile. A tale scopo le candidature dovranno essere inoltrate alla Presidenza entro 60 giorni dalla data di convocazione di Assemblea Generale allo scopo convocata ed il Presidente provvederà alla convocazione del Consiglio Direttivo per l’ammissione delle candidature entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea. Le candidature ammesse verranno comunicate dalla Segreteria a tutte le Imprese Associate entro 15 giorni e, comunque, in sede di Assemblea. Le modalità di presentazione della documentazione delle candidature personali saranno definite con un apposito regolamento dal Consiglio Direttivo.
    • Art. 12 – Compiti ed attribuzioni dell’Assemblea
      All’Assemblea spetta:
      1. Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
      2. Eleggere il Collegio dei Probiviri;
      3. Nominare il Sindaco Revisore;
      4. Approvare la politica generale e le direttive strategiche ritenute opportune e/o necessarie per il perseguimento delle finalità associative;
      5. Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione, compresi i criteri e l’ammissibilità delle adesioni, ed i problemi di ordine generale concernenti l’attività sindacale, sociale ed economica;
      6. Compiere tutti quegli atti e/o svolgere quelle attività rivolte al raggiungimento dei fini sociali di tutela, difesa e promozione degli interessi imprenditoriali delle Imprese Associate;
      7. Deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo, nonché sulla relazione del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti;
      8. Procedere alle eventuali modifiche statutarie;
      9. Ratificare l’ammontare dei contributi associativi, sia ordinari che straordinari, stabiliti dal Consiglio Direttivo;
      10. Deliberate lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.
    • Art. 13 – Composizione e convocazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione
      Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da 5 a 11 componenti, eletti dall’Assemblea Ordinaria delle Imprese associate oltre ad eventuali n. 2 Consiglieri risultanti da candidature ex art. 11 par. 5. La Impresa risultante eletta nel Consiglio Direttivo dell’A.I.D.P.I. di cui alla precedente punto 12. lettera a. comunicherà entro 10 giorni il nominativo del proprio rappresentante in seno al Consiglio stesso, che dovrà avere le medesime caratteristiche di cui al precedente art. 5). Qualora, nel corso del mandato, dovesse sostituire il proprio rappresentate, la Società eletta provvederà a tale comunicazione da parte del proprio Rappresentante Legale. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Non può essere rieletta, per il mandato successivo, la Impresa il cui rappresentate, nel mandato precedente, non sia intervenuto ad almeno la metà delle riunioni indette o che, ai sensi dell’art. 7 sia stata decaduta dalla carica. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all’anno dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede a mezzo di avviso da spedire, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica o PEC, ai rappresentanti almeno 15 giorni prima del giorno stabilito per la riunione. La lettera di convocazione dovrà contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione, con il relativo ordine del giorno, In particolari casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere inoltre convocato dal Presidente, con avviso spedito almeno 3 giorni prima della adunanza. La convocazione deve comunque contenere gli elementi di cui al precedente comma. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno un terzo dei rappresentanti. È consentita e prevista la presenza in teleconferenza, audio o video, con l’identità del partecipante assicurata dal Presidente della riunione. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. In caso di dimissioni o di cessazione di qualche Impresa associata rappresentata in Consiglio nel corso del mandato il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti risultante dall’apposito verbale. In mancanza di ciò si procede per cooptazione, con ratifica da parte dell’Assemblea successiva, ovvero per nuova elezione. I rappresentanti così nominati rimangono in carica per l’intero mandato fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Qualora il numero dei rappresentanti sia ridotto a meno di due terzi, il Consiglio Direttivo si intende dimissionario e si deve procedere alla sua rinnovazione entro un mese, mediante convocazione dell’Assemblea a cura del Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano il Sindaco Revisore ed il Collegio dei Probiviri.
    • Art. 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
      In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
      1. Eleggere il Presidente dell’Associazione;
      2. Eleggere due Vice Presidenti dell’Associazione;
      3. Fissare le direttive generale dell’Associazione, nell’ambito del programma approvato dall’Assemblea, e verificare successivamente le fasi di attuazione del programma stesso;
      4. Determinare l’ammontare e le modalità di esazione dei contributi associativi;
      5. Esaminare e definire il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo proposti dal Tesoriere al Consiglio Direttivo e redigere la relazione di accompagnamento;
      6. Nominare il Tesoriere;
      7. Approvare la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, predisporre accorsi economici con rappresentanze di altre attività, emanare direttive ed istruzioni di carattere generale da applicarsi alle imprese associate;
      8. Costituire particolari uffici o servizi e promuovere ogni altra iniziativa nell’interesse e a vantaggio della imprese associate;
      9. Provvedere alla designazione dei rappresentanti dell’Associazione in tutti gli entri ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
      10. Costituire Commissioni tecniche speciali per l’esame di particolari problemi, nominandone i rispettivi Presidenti e componenti;
      11. Decidere sulle domande di ammissione all’Associazione, sulla base di quanto indicato all’art. 3.
    • Art. 15 – Il Revisore dei conti
      l Revisore dei conti cura il controllo finanziario ed amministrativo dell’Associazione e ne riferisce in Assemblea con la relazione sul conto consuntivo. Il Revisore dei conti assiste alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di esprimere pareri consultivi.
    • Art. 16 - Il Presidente
      Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto solamente per un secondo mandato. Il Presidente uscente, se non rieletto o rieleggibile, ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo fino alla successiva elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dalla Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente può attribuire a taluno dei componenti del Consiglio Direttivo, collegialmente o singolarmente, alcune della mansioni a lui assegnate dal presente Statuto. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, le riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende alla esecuzione delle delibere assunte, adempie alle attribuzioni che gli siano state demandate da leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dagli Organi dell’Associazione.
    • Art. 17 – I Vice Presidenti
      I Vice Presidenti sostituiscono in caso di temporaneo impedimento il Presidente nelle sue funzioni, in primis nella persona del Vice Presidente anziano di appartenenza all’Associazione o successivamente di età anagrafica. Possono ricoprire l’incarico per non più di due mandati consecutivi.
    • Art. 18 – Tesoriere
      Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere. Il Tesoriere vigila sulla gestione dell’amministrazione sociale secondo le direttive del Consiglio Direttivo ed in conformità alle previsioni del bilancio preventivo. Egli ha la firma disgiunta da quella del Presidente per gli atti amministrativi. Inoltre riferisce al Consiglio Direttivo i dati per la redazione del bilancio consuntivo.
    • Art. 19 – Collegio dei Probiviri
      Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e da due supplementi, nominati dall’Assemblea a scrutinio segreto, scegliendo anche non Soci. Esso ha I seguenti compiti:
      1. Di esprimere, quando ne sia fatta richiesta anche da una sola delle parti, ovvero ne sia investito da parte del Consiglio Direttivo, pareri o decisioni su qualsiasi controversia di ogni natura (organizzativa, tecnica, economica, e quant’altro) che possa comunque sorgere fra i soci e l’Associazione, ovvero fra i soci stessi, comprese le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto, nonché pareri sui casi di proposte di esclusione dall’Associazione di imprese associate;
      2. Di vigilare sul corretto comportamento delle associate, con lo scopo di perseguire la maggior solidarietà e collaborazione fra le associate anche in rapporto al mondo esterno. A tal fine, può prendere in esame segnalazioni che provengano da parte di non associati ovvero procedere sulla base di proprie notizie, circa fatti che ritenga pregiudizievoli e può inoltre disporre la decadenza delle cariche associative per gravi motivi, tali da rendere incompatibile, la permanenza dei titolari nella cariche stesse.
      Nei casi di cui al presente punto b) il Presidente del Collegio dispone per la convocazione della parti interessate, tenendo conto della riservatezza e della tutela dell’immagine della Associazione e delle Imprese Associate. I membri del Collegio svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento, essendo comunque tenuti ad osservare il massimo riserbo su quanto forma oggetto delle proprie funzioni e nell’esercizio delle medesime ed astenendosi in caso di possibile conflitto di interesse e di opportunità. Il Presidente del Collegio stabilisce di volta in volta la procedura ed il Collegio, salvo quanto previsto nel presente Statuto, esplica le proprie funzioni senza particolari formalità. Il Collegio può richiedere a tutte le parti interessate ogni informazione e documentazione ritenute idonee agli accertamenti necessari, limitatamente ai casi in esame, per giungere ai propri pareri e decisioni. Le Imprese associate hanno l’obbligo di esibire, a richiesta del Collegio, la documentazione nonché di fornire le informazioni oggetto della richiesta del Collegio; eventuali inadempienze, parziali o totali, costituiscono comportamento valutabile dal Collegio ai fini della propria decisione. Le decisioni del Collegio sono definitive, ad eccezione di quelle di cui al precedente punto b) di questo articolo per le quali è ammesso ricorso, entro 30 giorni, dal ricevimento della decisione, da parte dell’interessato, al Consiglio Direttivo nazionale cui spetta la decisione definitiva. Le decisioni sono depositate presso la Segreteria che ne notifica copia alle parti ed agli altri eventuali interessati. Il testo dell’estratto è predisposto dal Presidente del Collegio Le imprese associate sono tenute ad osservare le decisioni del Collegio e non possono utilizzarle, nemmeno parzialmente, per fini pubblicitari o promozionali. Se I soggetti tenuti ad osservare le decisioni del Collegio non vi si attengono il Collegio dispone che dell’inadempimento venga data idonea notizia, a cura dell’Associazione, con i mezzi più opportuni e ne dà formale comunicazione al Consiglio Direttivo per gli effetti degli art. 4 e 6 del presente Statuto. La carica di membro nel Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica associativa.
    • Art. 20 – Nomina di Esperti
      Il Consiglio Direttivo può nominare Esperti, con funzioni consultive, nell’ambito di soggetti, anche non Soci, per i quali sia comprovata una specifica esperienza nel settore della disinfestazione o comunque per qualità professionale e tecniche connesse con le problematiche delle imprese associate.
    • Art. 21 – Rappresentanti regionali
      Il Consiglio Direttivo può nominare rappresentanti dell’Associazione sul territorio nazionale, con carattere regionale o comprensoriale, fissandone le funzioni, gli incarichi e la rappresentatività. I Rappresentanti regionali o comprensoriali durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. Il Consiglio Direttivo può revocare tale incarico in qualsiasi momento.
    • Art. 22 – Cariche associative
      Le persone designate a ricoprire cariche associative non possono farsi sostituire. La elezione del Presidente e dei Vice Presidenti non è ammessa per più di due mandati consecutivi. Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Tutte le persone investite di cariche associative ispirano i propri comportamenti ai Codici etici associativi.
  • Titolo 4
    Fondo Comune ed Esercizio Finanziario

    • Art. 23 – Patrimonio dell’Associazione
      I beni mobili e d immobili acquisiti, gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, gli investimenti nonché le erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni a qualsiasi titolo effettuati, costituiscono patrimonio dell’Associazione.
    • Art. 24 – Bilancio preventivo e consuntivo
      PPer ciascun anno finanziario, che coincide con l’anno solare, vengono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo costituiti da stato patrimoniale e conto economico che vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea insieme alla relazione del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti. La gestione agli effetti amministrativi si inizia al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
  • Titolo 5
    Modifiche Statutarie e Scioglimento dell’Associazione

    • Art. 25 – Modifiche delle Statuto
      Le modifiche dello Statuto possono essere proposte da componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati, e vanno comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo. Sulle proposte di modifica delibera l’Assemblea con voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate, aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo può sottoporre alle associate, mediante referendum o consenso scritto fra le stesse, le modificazioni dello Statuto, da approvare comunque con la stessa maggioranza di cui al precedente comma.
    • Art. 26 - Scioglimento dell’Associazione
      L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea, adottata col voto favorevole da tante aziende che rappresentino i due terzi del numero totale dei voti spettanti a tutte le imprese associate aventi diritto. L’Assemblea procede alla nomina di un liquidatore, ne determina i poteri, e delibera sulla destinazione da darsi alle eventuali attività patrimoniali.
    • Art. 27 – Disposizioni di attuazione e transitorie
      Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, ove se ne reputi l’opportunità, di emanare eventuali norme di applicazione e/o esecuzione del presente Statuto, approvando il relativo Regolamento.