Requisiti

  1. Riferimenti normativi Principali

    1. Legge 25 gennaio 1994, n. 82, Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
    2. D.M. 7 Luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione;
  2. Ambito di Applicazione

    La Legge n. 82 del 1994 regolamenta le attività di:
    • Pulizia
    • Disinfezione
    • Disinfestazione
    • Derattizzazione
    • Sanificazione
    Queste attività potranno essere svolte soltanto da imprese regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane e in possesso di determinati requisiti, sotto riportati.
  3. Requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività

    1. Requisiti di capacità economico-finanziaria
      • Assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni per il titolare o i soci o gli amministratori;
      • Iscrizione all’INAIL e all’INPS dei propri addetti per i quali sussiste il relativo obbligo;
      • Conto corrente bancario.
    2. Requisiti tecnico-organizzativi e il preposto alla gestione tecnica
      • Assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, seguito dal requisito di cui alla lettera B;
      • Svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di:
        • Almeno due anni nel caso di attività di pulizia e disinfezione;
        • Almeno tre anni nell’ipotesi dei settori di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione con un livello contrattuale qualificato: dal 4° livello e superiori, e l’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese o enti preposti allo svolgimento di tali attività.
      • Diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività:
        • Biennio di chimica per le prime due categorie
        • Nozioni di scienze o biologia per le rimanenti tre.
      • Diploma d’istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività:
        • Biennio di chimica per le prime due categorie
        • Nozioni di scienze o biologia per le rimanenti tre.
      • Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività.
        • Biennio di chimica per le prime due categorie
        • Nozioni di scienze o biologia per le rimanenti tre.
      La figura del Preposto alla gestione tecnica, inoltre, deve essere in Rapporto di Immedesimazione con l’impresa, in una delle modalità di seguito indicate:
      • Per le ditte individuali:
        • Il titolare;
        • Un collaboratore familiare del titolare (quale coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado);
        • Un dipendente;
        • Un associato in partecipazioni;
        • Un responsabile tecnico organizzativo;
      • Per le società:
        • Titolare
        • Un socio per le s.n.c. (anche senza legale rappresentanza);
        • Un socio accomandatario per le s.a.s.
        • Un amministratore di società di capitali (anche senza legale rappresentanza);
        • Un dipendente (con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time);
        • Un associato in partecipazioni;
        • Un responsabile tecnico organizzativo.
        • Collaboratore/coadiuvante familiare;
        • Procuratore/institore;
        • Somministrazione di lavoro;
        • Lavoro ripartito.
      Il Preposto alla gestione tecnica NON può essere un consulente o un professionista esterno.
    3. Requisiti di onorabilità
      Soggetti tenuti a presentare la certificazione dei requisiti di onorabilità:
      • Per le società di capitali, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione.
      • Per i consorzi e le società consortili chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o i legali rappresentanti delle società consorziate.
      • Per le società in nome collettivo, tutti i soci.
      • Per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari.
      • Per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
      • Per le S.R.L. Unipersonali, il socio unico e il/gli amministratore/i.
      • Per le ditte individuali, il Titolare della ditta.
      • Per il Preposto alla Gestione Tecnica (se persona diversa da quelli sopracitati).
    4. Le novità introdotte dal decreto-legge n.7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007
      Le attività di pulizia e disinfezione sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare alla Camera di Commercio competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale.

      Per le sole imprese di pulizia e di disinfezione non viene più previsto l’obbligo del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi (titoli di studio ed esperienza professionale). Per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, continua ad applicarsi il previgente regime di riconoscimento dei titoli professionali.

      L’impresa che intende svolgere l’attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione sanificazione deve presentare una pratica telematica al Registro Imprese o Albo Artigiani del luogo dove intende esercitare, avendo cura di allegare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e individuare un Preposto alla gestione tecnica.
  4. Sazioni

    Sono previsti tre diversi tipi di sanzioni amministrative e una sanzione penale, a seconda della violazione commessa, nel caso non vangano rispettate le disposizioni sopra indicate. L’impresa che intende svolgere l’attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione sanificazione deve presentare una pratica telematica al Registro Imprese o Albo Artigiani del luogo dove intende esercitare, avendo cura di allegare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e individuare un Preposto alla gestione tecnica.