CORONAVIRUS E LAVORO: quali sono le misure da prendere?

Aggiornato 24 aprile 2020

Proposta di gestione degli spostamenti dei lavoratori

DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale

Con la pubblicazione del DPCM del 09/03/2020, le misure di contenimento per il “nuovo coronavirus” sono state estese a tutto il territorio italiano; rimane da affrontare la tematica degli spostamenti dei lavoratori.

Il decreto indica di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.


Anche in base alle indicazioni dei Ministeri competenti e delle Regioni, dal punto di vista lavorativo i movimenti del personale operativo di un’Impresa (compresi i lavoratori autonomi) sono possibili laddove la stessa attività non sia anche eseguibile mediante il cd. “Smart Working” a distanza.

È chiaro che per gli operatori ed i tecnici del Pest Control, le attività sono necessariamente da svolgersi presso il sito del Cliente .

Inoltre, la considerazione è che la sospensione o il rinvio di attività di pest management (per es. trattamenti larvicidi, monitoraggi e trattamenti nelle imprese alimentari) potrebbero generare ulteriori anche se differenti problematiche sanitarie, legate sia alla normativa cogente sulla sicurezza alimentare, alle norme sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro ed alle prossime disposizioni sui trattamenti per il controllo delle zanzare.

Senza considerare il notevole coinvolgimento delle Imprese di Disinfestazione anche nelle attività di Disinfezione ambientale e quindi un’azione anche di “pubblica utilità”.

Pertanto, la circolazione sembra essere concessa, con opportuna motivazione (si allega fac-simile per autodichiarazione).

Tuttavia, qualora il lavoratore scelga volontariamente di non essere disponibile per svolgere le proprie attività lavorative, dovrà successivamente accordarsi con il proprio Datore di lavoro sulla gestione della propria istanza, secondo le modalità previste dalla Legge.

Naturalmente, i lavoratori in attività devono:

  1. essere in buona salute
  2. essere stati informati circa le misure di precauzione in essere
  3. essere in possesso di tutti i DPI ed i dispositivi medici di protezione necessari
  4. limitare i contatti con i Clienti, tra cui mantenere la distanza minima di 1 metro da altre persone
  5. adottare tutte le misure di cui all’allegato 1 del DPCM 08/03/2020


È consigliabile sempre rilasciare al Cliente, soprattutto in seguito ad azioni di disinfezione ambientali, sia un rapporto di servizio completo ma anche un’attestazione di avvenuta disinfezione da poter esporre, nel caso di locale pubblico, a beneficio dell’utenza.

Si ricorda infine che è necessario impiegare i prodotti disinfettanti secondo le indicazioni di etichetta, selezionando prodotti che sia quanto meno registrati per il controllo dei virus e preferibilmente verificando le formulazioni conformi alla Circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P, con oggetto "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti".

Le disposizioni restano valide, salvo modifiche e/o proroghe, fino al 3 aprile 2020.


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